Agenzia delle Entrate: ecco una breve guida sul superbonus destinato ad ONLUS, OdV e APS

Come accedere al superbonus per ONLUS, OdV e APS: le condizioni per la fruizione delle agevolazioni fiscali.

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo alla fruizione del superbonus da parte delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), delle Organizzazioni di Volontariato (OdV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) che operano nel settore socio-sanitario e assistenziale. Le nuove indicazioni riguardano le condizioni di possesso degli immobili su cui vengono effettuati gli interventi agevolabili.

Condizioni per il superbonus

Secondo quanto specificato dall’Agenzia delle Entrate, il comma 10­-bis dell’art. 119, D.L. n. 34/2020 stabilisce che le suddette organizzazioni possono beneficiare del superbonus solo se gli immobili su cui vengono eseguiti gli interventi sono di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito, e solo se posseduti a tale titolo prima del 1° giugno 2021.

Risposta dell’Agenzia delle Entrate

In risposta all’interpello n. 2 dell’8 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il rispetto di questa condizione è tassativo e che non si applica nel caso in cui le ONLUS, OdV e APS siano detentori degli immobili tramite altri titoli come contratti di locazione, concessioni o diritti di superficie. Questo significa che tali organizzazioni non possono fruire del superbonus se non sono proprietarie o titolari di diritti reali sull’immobile.

Motivazioni delle indicazioni

Le disposizioni sono state introdotte per tenere conto delle specifiche esigenze delle organizzazioni che operano in edifici di grandi dimensioni nel settore socio-sanitario e assistenziale. Si fa riferimento anche alle attività svolte da queste organizzazioni, come ad esempio la gestione di centri diurni, residenze sanitarie, poliambulatori e altri servizi che richiedono spazi significativi.

Applicazione della normativa

Le indicazioni fornite riguardano esclusivamente le organizzazioni che svolgono attività nel settore socio-sanitario e assistenziale, anche se alcune prestazioni non vengono erogate direttamente. Tuttavia, è possibile estendere l’applicazione delle disposizioni anche ad attività accessorie o direttamente connesse a quelle istituzionali.

In conclusione, è importante che le ONLUS, OdV e APS che intendono usufruire del superbonus per interventi sugli immobili in loro possesso osservino attentamente le condizioni stabilite dall’Agenzia delle Entrate. La normativa è finalizzata a garantire la corretta destinazione delle agevolazioni fiscali e il rispetto delle finalità socio-assistenziali delle organizzazioni coinvolte.

FONTE: https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/01/09/superbonus-onlus-odv-aps-condizioni

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